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  • STATUTO dell’Associazione

  • Art. 1 (Costituzione e sede)

    È costituita in Roma l’Associazione denominata “Maestro Raro” con sede in Roma, via Monte Altissimo N.5.L’Associazione non ha fini di lucro, è apartitica.

    Può svolgere ogni attività patrimoniale, economica e finanziaria consentita e utile per il raggiungimento dei propri scopi.

    L’Associazione potrà variare la propria sede legale senza dover modificare il presente statuto.

    Art. 2 (Carattere dell’Associazione)

    L’Associazione:

    • persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale;
    • svolge soltanto le attività indicate nel successivo articolo 4 e quelle ad esse direttamente connesse;
    • non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
    • impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
    • in caso di scioglimento per qualunque causa, devolverà il patrimonio dell’organizzazione, sentito l’organismo di controllo, ad altre Onlus o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

    Quanto indicato nel precedente comma, seguirà i limiti e le condizioni previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

    Art. 3 (Durata dell’Associazione)

    La durata dell’Associazione è illimitata. 

    Art. 4 (Scopi e attività dell’Associazione)

    L'Associazione persegue i seguenti scopi: formazione, ricerca e promozione della cultura delle arti musicali, non solo come meri strumenti, bensì come elementi attivi affinché siano veri fattori di sviluppo culturale, economico, artistico. L'Associazione è prevalentemente musicale ma onde perseguire i suoi obiettivi inquadra l'esperienza musicale in un orizzonte interdisciplinare con particolare attenzione alle relazioni della musica con le altre arti nella storia e nell'attualità. Si prefigge l'intento di organizzare corsi di strumenti musicali e di musica d'insieme, guide all'ascolto, lezioni-concerto, convegni, tavole rotonde, conferenze, pubblicazioni e ogni altra iniziativa volta ad ottimizzare la conoscenza della musica, in una prospettiva storica e critica, nei suoi peculiari aspetti tecnici e nelle sue più generali valenze intellettuali. Si prefigge altresì la formazione musicale dei bambini dal grembo materno in poi.  L'Associazione si propone come luogo di incontro e di scambio tra gli associati, considerando ognuno di essi parte attiva nell'ideazione, realizzazione e riuscita di ciascun evento.

    Art. 5 (Requisiti degli associati)

    Possono essere aderenti all’Associazione cittadini italiani e stranieri di sentimenti e comportamenti democratici, senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione che condividono le finalità e i principi statutari dell’Associazione.

    L’elenco dei componenti dell’Associazione è tenuto costantemente aggiornato dal Segretario in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte degli associati.

    Art. 6 (Ammissione e diritti degli associati)

    L’ammissione degli associati è libera.

    L’accettazione delle domande per l’ammissione dei nuovi aderenti è deliberata dal Consiglio Direttivo.

    La domanda di ammissione deve contenere l’impegno ad osservare il presente Statuto, l’eventuale regolamento interno e le disposizioni del Consiglio Direttivo. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non è tenuto ad esplicitare la motivazione di detto diniego.

    Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta.

    L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.

    L’adesione all’Associazione garantisce all’associato il diritto di voto nell’Assemblea ordinaria e straordinaria e il diritto a proporsi quale candidato all’elezione degli organi sociali.

    Art. 7 (Doveri degli associati)

    L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle norme del presente Statuto e delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie. In particolare, l’associato deve mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri aderenti che con i terzi, ed astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all’Associazione.

    Art. 8 (Sanzioni disciplinari)

    All’associato che non osservi lo Statuto, l’eventuale regolamento e le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo nell’ambito dei suoi poteri, si renda responsabile di infrazioni disciplinari o comunque nuoccia col suo comportamento al buon nome dell’Associazione potranno essere inflitte dal Consiglio Direttivo le seguenti sanzioni:

    • richiamo scritto per le infrazioni disciplinari lievi;
    • sospensione dell’esercizio dei diritti di associato;
    • espulsione.

    Art. 9 (Perdita della qualifica di associato)

    La qualifica di associato può venire meno per i seguenti motivi:

    • per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno un mese prima dello scadere dell’anno;
    • per decadenza e cioè la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l’ammissione;
    • per delibera di espulsione;
    • per ritardato pagamento dei contributi per oltre un anno;
    • per morte.

    Art. 10 (Organi dell’Associazione)

    Organi dell’Associazione sono:

    • il Presidente
    • l’Assemblea generale degli associati;
    • il Consiglio Direttivo;

    Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell’interesse dell’Associazione. L’elezione degli organi dell’Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo. I membri degli organi dell’Associazione che dovessero incorrere in una delle sanzioni disciplinari previste nel presente Statuto, decadono automaticamente dall’incarico ricoperto.

    Art. 11 (Partecipazione all’Assemblea)

    L’Associazione ha nell’Assemblea il suo organo sovrano. In questa sede vengono determinati gli orientamenti generali dell’Associazione e vengono prese le decisioni fondamentali di indirizzo cui debbono attenersi tutti gli organi sociali.

    Hanno diritto di partecipare all’Assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti gli aderenti all’Associazione in regola con il pagamento delle quote annuali.

    L’Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all’anno entro il quarto mese dalla chiusura dell’esercizio sociale.

    L’Assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:

    1. per decisione del Consiglio Direttivo;
    2. su richiesta indirizzata al Presidente da almeno un terzo degli associati.

    Art. 12 (Convocazione dell’Assemblea)

    La convocazione degli associati per le Assemblee ordinarie e straordinarie sarà fatta per lettera semplice nonché per affissione nella Sede Sociale.

    L’avviso di convocazione dovrà essere inviato ed affisso almeno otto giorni prima della data stabilita e dovrà specificare gli argomenti posti all’ordine del giorno.

    Art. 13 (Costituzione e deliberazioni dell’Assemblea)

    L’Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati.

    In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia la presenza degli associati.

    L’Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati.

    È ammesso l’intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro associato. Ogni associato non può avere più di una delega.

    L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in caso di sua assenza, dal Vice presidente.

    I verbali delle riunioni dell’Assemblea sono redatti dal Segretario in carica o, in sua assenza, e per quella sola Assemblea, da persona scelta dal Presidente dell’Assemblea fra i presenti. Il verbale dell’Assemblea figurerà nell’apposito libro sociale ed un estratto dello stesso sarà affisso nei locali della sede Sociale.

    Il Presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un notaio per redigere il verbale dell’Assemblea, fungendo questi da Segretario.

    L’Assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi.

    In caso di parità di voti l’Assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta; in caso di parità di voti anche in tale occasione prevarrà il voto del Presidente.

    L’Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti espressi.

    Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti degli aventi diritto.

    Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti gli associati anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto. 

    Art. 14 (Forma di votazione dell’Assemblea)

    Le votazioni dell’Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

    L’elezione degli organi sociali è normata da apposito regolamento proposto dal Consiglio Direttivo e discusso ed approvato dall’Assemblea in occasione della seduta elettorale.

    In caso di votazione a scrutinio segreto il Presidente nominerà fra i presenti una commissione di scrutatori composta da tre persone. Qualora si proceda al rinnovo delle cariche sociali, tra gli scrutatori non dovranno essere presenti candidati alle elezioni. Ogni aderente all’Associazione ha diritto a un voto, qualunque sia la sua quota di adesione.

    Art. 15 (Compiti dell’Assemblea)

    All’Assemblea spettano i seguenti compiti:

    in sede ordinaria

    1. discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni consuntiva e preventiva del Consiglio Direttivo;
    2. eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
    3. fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote di ammissione ed i contributi associativi, nonché la penale per i ritardati versamenti;
    4. approvare l’eventuale regolamento interno predisposto dal Consiglio Direttivo;
    5. discutere e deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all’ordine del giorno;

    in sede straordinaria

    1. deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell’Associazione;
    2. deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
    3. deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all’ordine del giorno.

    È in facoltà degli associati, purché la relativa richiesta scritta, sottoscritta da almeno un quinto degli associati stessi, pervenga al Consiglio Direttivo entro un mese precedente la data dell’Assemblea, ottenere l’inclusione di argomenti da porre all’ordine del giorno dell’Assemblea.

    Art. 16 (Compiti del Consiglio Direttivo)

    Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l’Assemblea degli associati della gestione dell’Associazione ed ha il compito di:

    • convocare l’Assemblea;
    • predisporre il programma annuale di attività da sottoporre all’Assemblea;
    • predisporre gli atti da sottoporre all’Assemblea;
    • dare esecuzione alle delibere assembleari;
    • cooptare nuovi componenti in misura non superiore al 10% in aumento e fino ad un quarto in sostituzione di dimissionari o decaduti, e ciò in caso di esaurimento della graduatoria degli eletti nelle elezioni del Consiglio Direttivo;
    • predisporre la relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all’Assemblea;
    • ratificare o respingere i provvedimenti d’urgenza adottati dal Presidente;
    • deliberare su qualsiasi questione riguardante l’attività dell’Associazione per l’attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell’Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
    • predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all’Assemblea;
    • deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l’ordinaria amministrazione;
    • dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente o da qualsiasi componente del Consiglio Direttivo;
    • procedere all’inizio di ogni Anno Sociale alla revisione degli elenchi degli associati per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascuno di essi, prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
    • in caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti suddetti;
    • deliberare l’accettazione delle domande di ammissione di nuovi associati;
    • deliberare sull’adesione e partecipazione dell’Associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l’attività dell’Associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra gli associati;
    • redigere l’eventuale regolamento interno;
    • procedere a tutti gli adempimenti concernenti l’avvio e l’interruzione di rapporti di collaborazione e dipendenza;
    • irrogare le sanzioni disciplinari.

    Art. 17 (Composizione del Consiglio Direttivo)

    Il Consiglio Direttivo è formato da 3 a 9 membri eletti dall’Assemblea ordinaria. Tutto il Consiglio Direttivo deve essere composto da associati e dura in carica 6 anni. Al termine del mandato i Consiglieri possono essere rieletti.

    Esso elegge nel suo seno: il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario con funzioni anche di Tesoriere Economo.

    In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, subentreranno gli associati che hanno riportato il maggior numero di voti dopo l’ultimo eletto nelle elezioni del Consiglio. A parità di voti la nomina spetta all’ associato che ha la maggiore anzianità di iscrizione. Chi subentra in luogo di Consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il Consigliere cessato.

    Nel caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, durante il periodo intercorrente fra tali dimissioni e la elezione del nuovo Consiglio Direttivo, il Consiglio dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione. Si considera dimissionario l’intero Consiglio Direttivo qualora siano dimissionari almeno la metà più uno dei Consiglieri.

    Il Consiglio Direttivo può sfiduciare, a maggioranza qualificata di 2/3 dei suoi componenti effettivamente in carica, il Presidente. In caso di sfiducia o dimissioni del Presidente, il Consiglio Direttivo, a maggioranza qualificata della metà più uno dei suoi componenti effettivamente in carica, procede alla sua sostituzione, salvo casi di particolare gravità per cui si ritenga necessaria la convocazione di una Assemblea straordinaria.

    Il Consigliere assente, senza giustificato motivo, per tre riunioni consecutive o comunque per sei riunioni nell’arco di un anno, viene dichiarato decaduto.

    I membri del Consiglio Direttivo possono ricoprire cariche sociali in altre Associazioni.

    Art. 18 (Riunioni del Consiglio Direttivo)

    Il Consiglio Direttivo si riunisce sempre in unica convocazione almeno una volta al bimestre e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano 2 componenti.

    Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate dal Presidente mediante avviso scritto, almeno cinque giorni prima, contenente gli argomenti posti all’ordine del giorno. In caso di urgenza la convocazione può avvenire mediante comunicazione telefonica o via fax o posta telematica senza il rispetto del termine sopradetto. In particolari casi di necessità ed urgenza le consultazioni telefoniche o per posta telematica possono assumere a tutti gli effetti valore di riunioni del C.D., qualora vengano sentiti tutti i membri del Consiglio e vengano ratificate a verbale alla prima riunione successiva da tenersi entro un breve lasso di tempo, ferme restando le maggioranze previste.

    Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

    Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

    Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

    I Consiglieri sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle discussioni e decisioni consiliari.

    Soltanto il Consiglio con specifica delibera ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità all’esterno.

    Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare, a scopo consultivo, alle sue riunioni persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere.

    Il Consiglio Direttivo, nell’esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio nominate dal Consiglio stesso, composte da associati e non associati. Il Consiglio può attribuire, a mezzo del Presidente, anche a terzi, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell’Associazione. 

    Art. 19 (Compiti del Presidente)

    Il Presidente, eletto in seno al Consiglio Direttivo, rappresenta, agli effetti di legge, di fronte a terzi ed in giudizio, l’Associazione stessa.

    Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

    Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l’Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi.

    Il Presidente sovrintende in particolare l’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.

    Il Presidente può delegare ad uno o più Consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente.

    In caso di necessità, può adottare provvedimenti d’urgenza sottoponendoli entro 20 giorni alla ratifica del Consiglio Direttivo.

    Al Presidente viene concordato un riconoscimento economico per lo svolgimento delle attività previste.

    Nel caso in cui il Presidente sia impedito circa l’esercizio delle proprie funzioni, lo stesso viene sostituito dal Vice Presidente in ogni sua attribuzione.

    Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell’impedimento momentaneo del Presidente. 

    Art. 20 (Segretario dell’Associazione)

    Il Segretario dirige gli uffici dell’Associazione, cura il disbrigo degli affari ordinari, svolge ogni altro compito a lui demandato dalla presidenza o dal Consiglio Direttivo, organi dai quali riceve istruzioni relativamente allo  svolgimento dei suoi compiti. In particolare redige i verbali dell’Assemblea degli associati e del Consiglio Direttivo, attende alla corrispondenza, cura la tenuta del libro degli associati, trasmette gli inviti per le adunanze dell’Assemblea, provvede ai rapporti tra l’Associazione e le pubbliche amministrazioni, gli enti locali, gli istituti di credito e gli altri enti in genere.

    Art. 21 (Il Tesoriere-Economo)

    Il Tesoriere Economo cura la gestione amministrativa dell’Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone il bilancio consuntivo e quello preventivo accompagnandoli da apposita relazione; nell’attesa della prima assemblea degli associati e della elezione del Consiglio Direttivo, le funzioni di Tesoriere – Economo sono svolte dal Segretario.

    Art. 22 (Patrimonio dell’Associazione)

    Il patrimonio dell’Associazione è costituito da ogni bene mobile ed immobile che pervenga all’Associazione a qualsiasi titolo, nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa.

    Il patrimonio ed i mezzi finanziari sono destinati ad assicurare l’esercizio dell’attività sociale.

    Art. 23 (Entrate dell’Associazione)

    Le entrate dell’Associazione sono costituite da:

    • la quota di iscrizione da versarsi all’atto dell’ammissione all’Associazione nella misura fissata dall’Assemblea ordinaria;
    • i contributi annui ordinari da stabilirsi annualmente dall’Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo;
    • eventuali contributi straordinari, deliberati dall’Assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
    • versamenti volontari degli associati;
    • contributi delle pubbliche amministrazioni, degli enti locali, degli istituti di credito e di altri enti in genere;
    • introiti di manifestazioni e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
    • azioni promozionali e ogni altra iniziativa consentita dalla legge;
    • donazioni e lasciti;
    • contributi di imprese e privati;
    • corrispettivi di attività istituzionali ad esse direttamente connesse ed accessorie;
    • rimborsi derivanti da convenzioni.

    Art. 24 (Destinazione degli avanzi di gestione)

    All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge.

    L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.

    Art. 25 (Durata del periodo di contribuzione)

    I contributi ordinari sono dovuti per tutto l’anno sociale in corso, qualunque sia il momento dell’avvenuta iscrizione da parte dei nuovi associati. L’associato dimissionario o che comunque cessa di far parte dell’Associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l’anno sociale in corso.

    Art. 26 (Diritti degli associati al patrimonio sociale)

    L’adesione all’Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario all’atto dell’ammissione ed al versamento della quota annua di iscrizione. È comunque facoltà degli aderenti all’Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari ed a quelli annuali.

    I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi stabiliti per l’ammissione e l’iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto. I versamenti non sono quindi rivalutabili, né ripetibili in nessun caso. Nell’ipotesi di scioglimento dell’Associazione, in caso di morte, di recesso o di esclusione dall’Associazione non può pertanto farsi luogo al rimborso di quanto versato all’Associazione a titolo di versamento al patrimonio sociale.

    Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Tali quote non possono essere trasmesse né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

    Art. 27 (Bilanci)

    L’esercizio sociale inizia il 1 gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre.

    Per ogni esercizio dovrà essere predisposto un bilancio preventivo ed uno consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea ordinaria degli associati.

    Entro i quindici giorni precedenti la data dell’annuale Assemblea ordinaria degli associati, il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente e del bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all’approvazione della stessa Assemblea.

    I bilanci, con i relativi allegati, debbono restare depositati presso la sede dell’Associazione nei dieci giorni che precedono l’Assemblea convocata per la loro approvazione, consentendone l’esame a tutti quegli associati che lo richiedano.

    Art. 28 (Scioglimento e liquidazione dell’Associazione)

    In caso di scioglimento dell’Associazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto ad altre ONLUS, operanti per il raggiungimento di scopi analoghi a quelli istituzionali o a fini di pubblica utilità, sentito il parere dell’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

    Sono ammesse, in ogni caso, altre diverse destinazioni dei beni residui se imposte dalla legge.

    Art. 29 (Clausola compromissoria)

    Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di soluzione transattiva, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad arbitrato irrituale. L’arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell’arbitro provvederà il Presidente del Tribunale competente per la sede dell’Associazione.

    Art. 30 (Rinvio)

    Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano.